(S98-26) LA NUOVA DISCIPLINA DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)

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Presentazione: La legge 2 dicembre 2025, n. 182 (legge cd. “Semplificazioni”) introduce disposizioni specifiche per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, essa:

§  facilita il ritiro dei RAEE da parte dei distributori: nel contesto della consegna a domicilio dell’apparecchiatura usata, i distributori possono raccogliere gratuitamente anche altri piccoli RAEE, senza alcun obbligo di acquisto da parte del cittadino;

§  amplia la possibilità, per gli operatori che effettuano ritiri, di accettare altri piccoli dispositivi elettronici (come piccoli elettrodomestici) contestualmente al ritiro principale, agevolando l’utente finale e incrementando la quantità di RAEE correttamente raccolti.

La legge 147/2025, che ha convertito il decreto cd. “Terra dei fuochi”, modifica il decreto legislativo 49/2014 sulla gestione dei RAEE e introduce due importanti novità per i rivenditori di elettrodomestici e dispositivi elettronici con l’intento di intercettare e tracciare maggiori quantità di rifiuti elettronici.

La prima riguarda l’introduzione di un’ulteriore semplificazione della raccolta dei R.A.E.E.: al momento della consegna a domicilio dell’apparecchiatura acquistata dal consumatore, i rivenditori che ritirano l’apparecchio sostituito (ritiro 1 contro 1) possono ritirare anche tutti gli altri R.A.E.E. provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza che il consumatore sia obbligato ad acquistare un prodotto equivalente.

La seconda riguarda l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie ai distributori che non registrano sul portale del Centro di Coordinamento RAEE i depositi preliminari (punti vendita, magazzini…), dove collocano i rifiuti elettronici ritirati ai consumatori o non comunicano al Centro di Coordinamento R.A.E.E. i quantitativi di rifiuti movimentati.

La legge 14 novembre 2024, n. 166, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (decreto cd. “Salva infrazioni”), ha modificato l’articolo 11 del decreto legislativo 49/2014, contenente la disciplina del ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo i sistemi “uno contro uno” e “uno contro zero”.

L’accordo di programma Centro di Coordinamento RAEE-ANCI, previsto dall’art. 15, d.lgs. n. 49/2014, è stato sottoscritto il 17 marzo 2025 ed è valido per il triennio 2025-2027: obblighi delle parti; iscrizione e requisiti dei centri di raccolta; raccolta dei R.A.E.E. 

Il ritiro gratuito dei R.A.E.E. da parte dei distributori in ragione di uno contro uno: la nuova disciplina introdotta dal decreto cd. “Salva infrazioni”.

Il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente: la nuova disciplina introdotta dal decreto cd. “Salva infrazioni”.

Nella definizione di raccolta ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta, sia quelli realizzati e gestiti ai sensi del d. 8 aprile 2008, sia quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del  titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152?

I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro sono soggetti all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152?

I distributori sono tenuti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo? 

I distributori sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)?

Quali gli adempimenti per gli installatori e per gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE?

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